Due genitori separati discutono sul vaccino ai figli minori. Il Tribunale di Pistoia mette un punto. Sono molti i casi in cui due genitori, trovandosi in disaccordo su questa scelta, si sono dovuti rivolgere ad un giudice. In Italia le sentenze si contraddicono, ma a Pistoia una giudice fa chiarezza ed usa le fonti scientifiche per dire che il beneficio non è dimostrabile e che la precauzione è d’obbligo. La sentenza del Tribunale di Pistoia Il giudice Lucia Leoncini del tribunale di Pistoia non ha accolto il ricorso di una madre, già separata con i figli in affidamento condiviso, che, contro il volere del padre, avrebbe voluto far vaccinare contro il Sars Cov 2, i tre figli minori.

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La giudice, nella sentenza dello scorso 4 marzo, analizza bene tutte le ragioni delle parti in campo, anche il consenso favorevole del figlio ultra-dodicenne al vaccino, ma trova la chiave del suo rigetto,  nel principio di precauzione: i vaccini anti covid utilizzati ad oggi in Italia non sono raccomandabili nei bambini di età inferiore agli anni 12, scrive.

Poiché, a metterlo nero su bianco sono proprio le stesse autorità sanitarie, come ricordato dall’Aifa sul suo sito. Infatti, i dati scientifici ed epidemiologici del patrimonio comune, sottolinea la Leoncini nella sentenza,  riferiscono la non raccomandazione per i minori di anni 12, sia del vaccino Pfizer che Moderna, mentre per  il Nuvaxovid l’indicazione è dai 18 anni in su. Sulla base di tutte queste evidenze, come potrebbe l’autorità giudiziaria essere ragionevolmente legittimata ad assumersi una responsabilità diversa?

Le motivazioni della sentenza del Tribunale di Pistoia

Chiamata a ricomporre l’unitarietà delle scelte genitoriali in disaccordo, che invocano entrambe la tutela sacrosanta della salute (l’art. 32 Cost.), la sentenza fa decisamente chiarezza nella sua stesura logica e coerente e la giudice Leoncini ripercorre tutte le prove documentali portate dal padre che dimostrano i molti dubbi sulla bontà della scelta vaccinale nel nome di una richiesta di beneficio per la salute di cui, però, non si è ottenuta la benché minima evidenza come:

la non sufficiente sperimentazione
il rischio di effetti avversi
la non necessità per i minori (che possono curarsi e guarire)
la dimostrazione che il vaccino non blocca il contagio e, dunque, non è risolutivo a differenza di altri vaccini pediatrici.

D’altro canto la risposta data dalla giudice all’argomento del danno patito dal minore ultra-dodicenne, che è stato ascoltato, per la limitazione della vita sociale dovuta al green pass, ideato in corrispondenza della proclamazione dello stato di emergenza, è stata proprio quella  che si tratterà di una misura limitata nel tempo, proprio perchè emergenziale e non ordinaria, che non può portare ad una valutazione superficiale del rischio ad oggi non noto, ma potenziale, alla salute del minore, per il futuro.

Su altri aspetti, come la valutazione della costituzionalità delle norme, la giudice ha scelto di non sollevare il dubbio davanti alla Corte costituzionale. Una scelta dettata probabilmente anche dall’esigenza di una soluzione rapida della causa che non ne sarebbe comunque stata ulteriormente avvantaggiata. Poichè la sentenza ha dimostrato, con molta chiarezza, la evidente scarsità della documentazione scientifica favorevole  alla vaccinazione anti Covid 19.scientifica favorevole  alla vaccinazione anti Covid 19.

https://www.byoblu.com/2022/03/10/tribunale-di-pistoia/